In riferimento alle “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezione da Sars-Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023” emanate dal Ministero della salute il 5 agosto 2022, si comunica quanto segue:
La permanenza a scuola non è consentita nei seguenti casi:
- Sintomatologia compatibile con Covid-19 (sintomi respiratori acuti con difficoltà respiratorie, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, intensa cefalea);
- Temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- Test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo.
Comportamenti/gestione dei casi positivi:
- L’alunno risultato positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2 è sottoposto alla misura dell’isolamento.
- Per il rientro a scuola è necessario esibire l’esito negativo del test (molecolare o antigenico), effettuato al termine dell’isolamento.
- La famiglia è pregata di informare della positività, a mezzo mail, l’Istituzione Scolastica onde attuare le misure inerenti i contatti stretti e consentire il monitoraggio.
- L’attivazione della didattica a distanza non è contemplata dalla normativa vigente per il corrente A.S . 2022/2023.
Comportamenti/gestione dei contatti stretti:
“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.”(Circolare Ministero della salute n. 019680 del 30 marzo 2022, “NUOVE MODALITA’ GESTIONE CASI E CONTATTI STRETTI DI CASO COVID”).
0