Nuove modalità di gestione dei casi di positività al virus SARS-COVID-19 in ambito scolastico
Il Dirigente
VISTO il Decreto Legge n.5 del 4 febbraio 2022, avente ad oggetto: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, integrato con le disposizioni della nota n. 9498 dei Ministeri Istruzione e Salute del 04.02.2022
VISTO il comma 6 dell’art. 6 del suddetto DL 4.02.22 n. 5 che recita: l’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.
VISTO l’Art. 7 comma 1 del suddetto DL 4.02.22 n. 5 che recita: Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
APPLICANDO le novità normative introdotte dal DL n. 5 del 04.02.2022,
COMUNICA
le nuove modalità operative da seguire a far data dal 7.02.2022.
CON UN CASO DI POSITIVITA’:
Misura didattica:
con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.
L’alunno positivo verrà riammesso in presenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).
I genitori sono invitati ad inviare l’esito del tampone negativo a mezzo mail all’indirizzo istituzionale.
In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.
CON DUE O PIU’ CASI DI POSITIVITA’:
(per il conteggio dei casi di positività l’accertamento del caso successivo deve avvenire con intervallo massimo di 5 giorni dall’accertamento del caso precedente; al fine del calcolo di positività non è considerato il personale scolastico)
Misura didattica:
con due o più casi di positività tra gli alunni:
- Per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario o che hanno effettuato la dose di richiamo (booster), l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 e con verifica quotidiana tramite l’APP COV-19 per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso.
- Per coloro che non sono vaccinati o che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario , o che lo hanno concluso da più di 120 giorni o che sono guariti da 120 giorni, si applica da Didattica digitale integrata per 5 giorni e per i 5 giorni successivi al rientro si applica l’obbligo di indossare la mascherina FFP2. La riammissione in classe avverrà previa esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare.
- Per coloro che posseggono un’idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione è riconosciuta la possibilità di effettuare l’attività didattica in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.
Gli alunni positivi verranno riammessi in presenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).
I genitori sono invitati ad inviare l’esito del tampone negativo a mezzo mail all’indirizzo istituzionale.
In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare,
Infine, si ricorda che non è possibile accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. art. 4, c. 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto art. 1, c. 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
Si precisa che i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.
Per una più chiara lettura viene pubblicato il vademecum realizzato dal Ministero riguardanti le misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al COVID 19.
Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19 ed il link alle faq del ministero https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
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